Viaggiare informati: nuove norme sui pacchetti turistici

norme sui pacchetti turistici|

Gli abitanti italiani, si sa, sono un popolo di viaggiatori ma con un’occhio di riguardo sempre rivolto al risparmio. Tra i principali interessi degli italiani, infatti, troviamo il viaggio: quando si tratta di viaggi sono i più esperti del risparmiare prenotando con un certo anticipo e anche grandi fan del last minute. Per questo motivo oggi vi parliamo delle nuove norme che regolano i pacchetti turistici e delle novità nelle tutele per i viaggiatori.

Dal primo luglio scorso è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di pacchetti turistici e servizi collegati. Si tratta della direttiva Ue 2015/2302, attraverso il Dlgs n. 62 del 21 maggio 2018 che introduce regole più rigide, in favore dei consumatori e più poteri all’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Cosa si intende per pacchetti turistici?

La normativa copre tre tipologie di pacchetti turistici e questa è forse la novità principale. Devono sottostare alle nuove regole non solo le agenzie di viaggio ed i tour operators ma anche tutte le imprese di trasporto, le compagnie aeree e le piattaforme online che offrono servizi turistici. Dicevamo, rientrano nella normativa, tre tipi di pacchetti:

  1. Preordinati: si intendono le vacanze organizzate che prevedono la fornitura di almeno due servizi, ad esempio il volo e l’alloggio;
  2. Personalizzati: l’acquisto da parte del consumatore di singoli servizi da diversi fornitori per un unico viaggio;
  3. Combinati: quando il viaggiatore, dopo aver prenotato un servizio su un sito, ne prenota un altro attraverso un portale collegato, nell’arco di 24 ore.

Qual è la differenza tra servizio turistico e servizio turistico collegato?

Nel testo della normativa troviamo la definizione di servizio turistico come «il trasporto di passeggeri, l’alloggio, il noleggio di auto e di altri veicoli a motore e qualunque altro servizio turistico».

Per servizio turistico collegato si intendono i servizi fatturati separatamente  ma proposti nell’ambito di un unico pacchetto. Spesso le compagnie aeree, ad esempio, propongono anche un servizio di noleggio auto oppure di alloggio : in questo caso chi acquista e aggiunge una di queste opzioni, sta usufruendo di un servizio turistico collegato.

Cosa cambia per i viaggiatori

Dunque, se si sceglie di affidarsi a piattaforme online, si avranno le stesse tutele di chi si reca in un’agenzia di viaggio oppure sceglie un tuor operator. In pratica, valgono le stesse garanzie in caso di: disdetta del viaggio, se si verifica un rialzo di prezzo rispetto a quello che era stato pattuito, se si deve richiedere un rimborso perché c’è stato un disservizio. Andiamo per ordine.

Il consumatore ha infatti il diritto di disdire il pacchetto prima della partenza in caso di circostanze straordinarie (disastri naturali o altre situazioni gravi che si verificano nella località di destinazione del viaggio). Potrà farlo anche non in presenza di tali circostanze, in questo caso pagando una penale. Altra novità importante è che da luglio, il viaggiatore potrà tranquillamente trasferire la prenotazione di viaggio a un’altra persona, entro 7 giorni dalla data di partenza.

Nel caso in cui il viaggio subisca un aumento superiore all’8 % dal momento della prenotazione sino a quello della partenza, chi viaggia ha diritto ad un rimborso della somma versata. Ricordiamo inoltre che dallo scorso gennaio, le compagnie aeree non potranno più richiedere un costo aggiuntivo a chi, al termine della procedura di acquisto del biglietto, scelga il metodo di pagamento con carta di credito.

Ada Maria De Angelis

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