Quando si vive in un condominio ci sono spese che i condomini sono tenuti a dividere e pagare. In particolare vediamo per esempio come funziona la ripartizione dei costi dell’ascensore.
Quando si vive in un condominio, quindi un edificio a più piani, nella maggior parte dei casi è presente un ascensore. Qualora questo non fosse presente la sua installazione diventerà prima o poi oggetto di discussione durante le riunioni di condominio. In entrambi i casi come funziona la ripartizione dei costi dell’ascensore?
Normativa di riferimento per le spese ordinarie e straordinarie legate all’ascensore
Un condominio è un edificio composto da più unità immobiliari. Vi saranno quindi spazi propri e spazi comuni a tutti gli abitanti ello stabile. Di conseguenza vi saranno anche costi che tutti i condomini saranno tenuti a sostenere equamente o proporzionalmente. In particolare in merito alla ripartizione dei costi dell’ascensore la normativa di riferimento è da ricercarsi nel Codice Civile. L’articolo 1124 del suddetto codice recita quanto segue.
“Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.“
Detto in altri termini per la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie legate all’ascensore vengono prese in considerazione da un lato le tabelle millesimali di proprietà e dall’altro l’altezza del piano in cui è ubicato l’appartamento rispetto al suolo.
Perciò l’articolo 1124 del codice civile non fa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie. Queste vengono poi diversificate sulla base dei compiti spettanti all’amministratore di condominio. Ciò significa che nel caso di interventi di manutenzione ordinaria degli ascensori l’amministratore potrà farli eseguire autonomamente riportandoli, avendo cura di riportarne i costi nel bilancio condominiale di fine anno. Differentemente per quanto concerne le spese straordinarie queste necessitano di una preventiva autorizzazione deliberata dell’assemblea condominiale.
Ripartizione dei costi dell’ascensore di nuova installazione
Nel caso in cui l’ascensore non fosse proprio presente in un condominio e in assemblea ne venga deliberata la nuova installazione come vengono ripartiti i costi? In questo caso cambia la normativa di riferimento e ci si affida a quanto recita l’articolo 1123 del Codice Civile.
“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità“.
Nel caso di una nuova installazione, e quindi innovazione come definita dal suddetto articolo, le spese collegate al montaggio e messa in funzione dell’ascensore condominiale saranno ripartite tra tutti i condomini basandosi sulle quote di millesimi di proprietà.
Chi vive al piano terra deve pagare le spese per l’installazione del nuovo ascensore?
Anche coloro che vivono al piano terra dello stabile sono tenuti a partecipare alle spese, secondo le proprie quote millesimali di proprietà. Questo perché l’ascensore, coma anche le scale, possono essere usati da tutti per esempio per raggiungere alcune parti comuni del condominio, come per esempio il lastrico solare o il sottotetto.
Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?
- In Italia i condomini sono circa 1 milione, ovvero un decimo del totale degli edifici presenti sul territorio nazionale. A vivere in questa tipologia di abitazione sono ben 14 milioni di famiglie italiane con in media un nucleo familiare composto da quattro persone. Nel complesso quindi è possibile affermare che ben il 60% della popolazione italiana vive in condominio.
- Secondo i più recenti dati riportati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) circa l’80% degli italiani vive in una casa di proprietà. Di questi circa 3,2 milioni di famiglie, ovvero il 17,7% di quelle che vivono in un’abitazione di proprietà, pagano un mutuo la cui rata mensile è in media pari a 586,41 euro. La restante parte di italiani, ovvero circa il 20%, vive in affitto con una spesa media mensile pari a 430,56 euro.
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