La casa è un bene mobile o immobile?

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La casa un bene immobile

La casa è un bene mobile o immobile? Un’importante distinzione a livello giuridico, contenuta nel Codice Civile, è quella tra i beni immobili e beni mobili.

La definizione di bene immobile è data dall’art. 812 c.c., che definisce bene immobile tutto ciò che è incorporato al suolo, in maniera naturale o in modo artificiale. Quindi, la casa è un bene immobile. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Casa: bene immobile

L’art.812 del Codice Civile contiene l’elenco di alcuni beni che sono considerati immobili. Essi sono:

  • il suolo;
  • le sorgenti d’acqua;
  • corsi d’acqua;
  • gli alberi;
  • gli edifici;
  • le altre costruzionianche se unite al suolo a scopo transitorio.

Nell’articolo è specificato un criterio generale che permette di distinguere i beni immobili da quelli mobili. Pertanto, per bene immobile si deve intendere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Quindi, fa parte dei beni immobili tutto ciò che non può essere trasportato da un luogo ad un altro senza alterarne la forma o la sostanza. Tuttavia, lo stesso articolo, elenca una serie di beni che, di per sé non sono immobili, dato che non sono incorporati al suolo, ma che sono equiparati ad essi per legge. E sono:

  • mulini;
  • bagni;
  • gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Casa bene mobile o immobile
La casa è un bene mobile o immobile – unsplash di kara eads

Beni mobili e beni immobili

Specificata la definizione di bene immobile, per esclusione, il bene mobile è qualsiasi cosa che sia possibile spostare da un luogo all’altro senza alterarne l’essenza. Da questa distinzione conseguono una serie di differenze a livello giuridico, specialmente in relazione al trasferimento dei diritti che li riguardano.

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Le principali differenze

Quindi, come detto, i beni mobili e quelli immobili seguono un ordinamento giuridico differente. Le principali distinzioni in tema di diritto tra le due categorie riguardano:

Il trasferimento della proprietà

Perché un atto di compravendita sia considerato valido, i beni immobili richiedono sempre la forma scritta. Inoltre, l’atto deve essere reso pubblico mediante la trascrizione per renderlo efficace nei confronti dei terzi. Non è infatti possibile acquistare o vendere una casa solo tramite accordo verbale. Infatti, se si ha intenzione di vendere un appartamento è necessario stipulare un atto scritto e trascriverlo all’ufficio registro affinché esso abbia efficacia nei confronti dei terzi.

Invece, i beni mobili non necessitano di un documento scritto. Quindi risulta valido l’accordo verbale, nel caso in cui per esempio, si voglia vendere la propria bicicletta. Tuttavia, fanno eccezione solo i beni mobili che rientrano tra quelli iscritti ad un registro particolare. A questi beni si applicano norme particolari per ciò che concerne la trascrizione e l’ipoteca, mentre per il resto sono soggetti alle norme relative ai beni mobili. Sono beni mobili registrati: le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli registrate al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

La garanzia patrimoniale

I beni immobili, come anche i beni mobili registrati, possono essere impiegati come garanzie per dei creditori. Tale operazione si chiama ipoteca, e rappresenta una copertura ai fini di un investimento. Nel caso in cui il proprietario del bene risulta inadempiente verso un creditore, quest’ultimo ha il diritto ad espropriare l’immobile ipotecato. Ciò tramite un procedimento di esecuzione forzata.

Anche i beni mobili possono fungere da garanzie, ma in questo caso si parla di pegno. Il creditore acquisisce da subito il bene in possesso, per poi restituirlo al proprietario una volta che il debito sarà saldato. Tuttavia, se il debitore non provvede ad estinguere la somma dovuta, il creditore potrà appropriarsi dell’oggetto. Anche in questo caso tramite un’esecuzione forzata.

La proprietà del bene

I beni immobili, come le case, appartengono obbligatoriamente a qualcuno. Nel caso in cui questi beni non presentassero un proprietario, il bene passerebbe automaticamente nelle mani dello Stato.

Invece, tutti quei beni mobili non iscritti ad un registro, se non hanno mai avuto un proprietario, diventano res nullius (“cose di nessuno”). Mentre sono considerate res derelictae (“cose abbandonate”), se prima appartenevano a qualcuno. E possono essere successivamente acquisiti da qualcuno a titolo originario per occupazione.

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Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?

  • L’art.814 del Codice Civile precisa, poi, che sono beni mobili anche le energie naturali che hanno valore economico. A questo proposito, va però precisato che fino a quando tali energie non diventano oggetto di utilizzazione o di sfruttamento sono a disposizione della generalità dei consociati e non possono essere considerati beni.
  • I diritti che hanno per oggetto dei beni immobili sono chiamati diritti reali immobiliari, mentre quelli che hanno per oggetto i beni mobili sono chiamati diritti reali mobiliari.
  • Nel 2021 il numero delle compravendite torna ai livelli pre-covid. A certificare l’andamento positivo del mercato immobiliare è l’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato le note trimestrali relative ai primi nove mesi dell’anno. Nel primo trimestre secondo la consueta analisi trimestrale dell’Osservatorio dell’Agenzia delle Entrate (OMI) le transazioni di abitazioni registrano un +38,6%, segnale di un mercato che ha voglia di riprendere a correre specie se paragonato ai duri mesi del lockdown.
  • Nel primo trimestre dell’anno sono 45mila in più le abitazioni scambiate rispetto all’analogo trimestre del 2020. Inoltre, nel I trimestre 2021 le compravendite sono anche superiori a quelle del I trimestre del 2019 (quasi 24mila unità in più, pari a +17%).

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