Indagine Ambientale: cos’è e quando serve

Indagine ambientale VAI

L’Indagine Ambientale altresì conosciuta con l’acronimo di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) è un procedimento tecnico-amministrativo utile a individuare preventivamente le conseguenze che un determinato progetto può avere sia sulla salute della cittadinanza sia sull’ambiente.

Detto altrimenti, per accertare l’effettivo compimento di un’opera o, ancora, l’esercizio di una data attività, sia privata che pubblica, è essenziale verificare quello che sarà il suo impatto ambientale, nonché è fondamentale individuare le misure da adottare per prevenire, limitare ed eliminare tutti i fattori negativi.

Oltre che per adempiere agli obblighi di legge previsti dalla norma in materia ambientale, disciplinati dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, evitare di prendere sottogamba la sostenibilità dei progetti da realizzare, equivale a preoccuparsi del benessere dell’ambiente e del paesaggio in cui si vive.

VIA: che cosa è

Sovente capita sentire parlare di VIA senza peraltro comprendere alla perfezione che cosa sia.
La Valutazione di Impatto Ambientale, nota con l’acronimo VIA, è un’importante strumento di politica ambientale, introdotto con la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio della Comunità Europea datato 27 giugno del 1985. Detta direttiva riguarda la valutazione degli impatti ambientali che si possono verificare a causa di determinati progetti pubblici e privati.

A tal proposito è importante precisare la VIA ruota intorno a quattro punti cardine:

  • salvaguardia da possibili impatti all’ambiente;
  • integrazione tra le analisi delle singole componenti ambientali e le interconnessioni con i diversi effetti possibili;
  • dialogo tra progettisti e coloro che autorizzano l’opera;
  • trasparenza, garantita dalla pubblicazione della domanda di autorizzazione e dalla possibilità di consultazione.

Fasi dell’Indagine Ambientale

Secondo i dettami della Legge Italiana le diverse fasi di procedura dell’Indagine Ambientale prevedono:

  • una fase di screening, cioè una verifica di assoggettabilità;
  • una fase di scoping, ovvero la definizione dei contenuti relativi allo studio d’impatto ambientale;
  • la presentazione del progetto;
  • la pubblicazione del progetto;
  • l’apertura delle consultazioni;
  • la valutazione delle consultazioni;
  • la valutazione dello studio;
  • la decisione finale;
  • le note sulla decisione finale;
  • l’osservazione costante.

Affinché la valutazione venga eseguita a regola d’arte è doveroso affidarsi a figure professionali qualificate. Tra i professionisti idonei ci sono gli ingegneri, i geometri regolarmente iscritti all’albo, i geologi e gli architetti. Ognuno di questi professionisti deve aver frequentato corsi di formazione preposti, quindi deve aver acquisito tutte le competenze di cui abbisognano le diverse fasi dell’Indagine Ambientale per essere seguite nei modi dovuti o più semplicemente per poter offrire una consulenza tecnica affidabile.

Valutazione di Impatto Ambientale: gli ambiti

Parlando degli ambiti di Valutazione di Impatto Ambientale è necessario prendere in considerazione che, come da D.Lgs.152/06, ci sono progetti di pertinenza dello Stato (allegato II della Parte II) e progetti di pertinenza Regionale (allegato III e IV).

Sono di competenza dello Stato:

  • le centrali nucleari;
  • le centrali termiche;
  • le industrie petrolifere;
  • gli stabilimenti industriali per la produzione dell’acciaio;
  • gli impianti di combustione;
  • le autostrade;
  • gli aeroporti;
  • le linee ferroviarie.

Sono di competenza della Regione:

  • gli impianti termici per produrre energia elettrica;
  • gli impianti eolici per produrre energia elettrica;
  • gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi o tossici;
  • le infrastrutture;
  • l’industria che si occupano di attività estrattive;
  • l’industria dell’energia;
  • le attività agricole.

Indagine Ambientale: le novità del Decreto legislativo 104/2017

Con il D.Lgs del 16 giugno 2017 la VIA sui progetti pubblici e su quelli privati vede ridurre notevolmente i suoi tempi di procedura.
Entrato in vigore il 21 luglio dello stesso anno il Decreto si prefigge di:

  • rendere più efficienti le procedure;
  • alzare le soglie di tutela ambientale;
  • aiutare a sbloccare il potenziale che deriva dagli investimenti in infrastrutture, impianti e opere necessarie a rilanciare lo sviluppo sostenibile, tramite la modifica delle criticità rilevate sia dalle aziende che dalle pubbliche amministrazioni.

Il Decreto Legislativo n.104/2017 ha altresì raccolto l’importante parere delle Regioni.
Oltre alla modalità ordinaria, tra le sue novità più rilevanti c’è quella che riguarda progetti di competenza dello Stato. Questi ultimi di fatto hanno ottenuto l’importante possibilità di richiedere una misura unica ambientale, che coordina e subentra a ogni titolo autorizzativo o abilitativo riconducibile ai cosiddetti fattori ambientali.

Non è ancora tutto. Il D.Lgs n. 107 oltre eliminare le lungaggini dei tempi burocratici e a richiedere solo ed esclusivamente uno studio ambientale preliminare, presenta anche altre novità rilevanti, ovvero:

  • una fase di pre-screening ambientale. In poche parole bisogna chiedere all’autorità preposta una valutazione preventiva del progetto. Così facendo si possono identificare le giuste procedure da portare avanti qualora ci fossero adeguamenti o modifiche tecniche di opere preesistenti;
  • omogeneità delle regole sull’intero territorio dello Stato italiano;
  • cancellazione dell’obbligo di pubblicazione su diversi organi di stampa e totale digitalizzazione di tutte le procedure.

 

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