Il bonus facciate vale anche per scuri e persiane?

Il bonus facciate vale anche per scuri e persiane?

Ci si chiede se le spese per la tinteggiatura di scuri e persiane che insistono sulla facciata di un edificio, possano beneficiare o meno del bonus facciate. Ecco la risposta.

Rifacimento facciate: quando e perché intervenire  

Come funziona il bonus facciate?

La legge di Bilancio 2020 disciplina una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in zona A o B. Sono classificate come “zone territoriali omogenee”:

  • le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.
  • Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%, cioè un ottavo, della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m3/m2.

Gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Il bonus facciate vale anche per scuri e persiane?

Nuove precisazioni arrivano dall’Agenzia delle entrate in merito al bonus facciate. Le spese per la tinteggiatura di scuri e persiane che insistono sulla facciata dell’edificio, possono beneficiare del bonus? Innanzitutto è necessario capire se gli scuri e le persiane, che costituiscono una parte integrante della facciata, contribuiscano al decoro di quest’ultima in modo rilevante e se le spese sostenute per la riverniciatura degli scuri siano effettivamente ammesse.

Quali lavori sono ammessi al bonus e quali no?

Sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti la struttura opaca verticale. Si tratta del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.

Sono escluse, invece, le spese sostenute per interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio, lastrici solari e tetti, nonché la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, non rientranti nella nozione di strutture opache. Per tale ragione, si ritiene che il bonus facciate escludi le spese relative ai lavori di riverniciatura di scuri e persiane, costituendo esse strutture accessorie e di completamento degli infissi.

Pillole di curiosità. Io non lo sapevo e tu?

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