Che si abbia o meno la possibilità di acquistare un piccolo appartamento, o che in alternativa ci si debba contentare di vivere in affitto in attesa di momenti e prospettive lavorative migliori, arriva impellente nella vita di ogni abitante del mondo la necessità di ristrutturare il proprio piccolo rifugio personale. Ristrutturare casa e soprattutto ristrutturare il bagno a norma in conformità agli obblighi di legge può costituire fonte di notevole stress, eppure risulta un investimento indispensabile per il futuro se si considera che i benefici sono soprattutto in termini di comodità degli ambienti.
In fase di ristrutturazione o nuova costruzione degli edifici è necessario tenere a mente alcune importanti normative, la cui violazione potrebbe comportare spiacevoli conseguenze. Non tutti sanno, ad esempio, che esiste una specifica normativa da rispettare quando si decide di ristrutturare la sala da bagno.
Badate bene, avere un bagno a norma non significa soltanto rispettare le disposizioni di legge ed essere per questo un buon cittadino, ma soprattutto equivale a predisporre gli spazi di casa in maniera comoda e sicura. Vediamo, quindi, quali sono gli accorgimenti da tenere presenti per realizzare un bagno a norma.
Abbiamo già avuto modo di vedere quali sono le accortezze da tenere presenti quando devono essere predisposti bagni per disabili o bagni per anziani; ora, quando si vuole progettare un nuovo bagno per la nostra casa, dobbiamo guardare alle leggi e alle normative vigenti in materia. Ma quali sono e come possiamo districarci nel cavilloso mondo della legge italiana?
Partendo dal presupposto, che costituisce valida eccezione, che non si è tenuti a rispettare la normativa qualora l’intervento di ristrutturazione sia limitato al rinnovamento del solo volume interno del bagno (ciò significa che non deve esserne alterato forma e dimensioni), da tenere presenti saranno legge nazionale e Regolamento edilizio del Comune nel quale l’immobile è situato.
Quali sono le misure che un bagno a norma di regola deve avere
La legge nazionale a cui si fa riferimento è il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 contenente le istruzioni ministeriali relativamente all’altezza minima di un bagno a norma e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione. Il decreto fissa alcune importanti disposizioni riguardanti l’altezza minima interna delle abitazioni, le dimensioni della superficie abitabile, l’esistenza di impianti di riscaldamento e di impianti di illuminazione naturale diretta nonché norme concernenti la protezione acustica e i materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi.
L’articolo 7 del suddetto decreto dispone che la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o deve essere dotata di impianto di aspirazione meccanica. Il decreto si limita poi a precisare che “per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo”.
Il secondo passaggio sarà quello di verificare cosa dispone il Regolamento edilizio del Comune di appartenenza.
Il regolamento edilizio è uno strumento di cui il Comune può disporre per avere la possibilità di tenere sotto controllo le strutture edificate nel suo territorio. Essendo strumento del Comune, è ovvio che lo stesso regolamento possa variare da città a città, motivo per cui faranno fede obblighi generali da rispettare.
Collocazione del bagno
Anche la posizione del bagno va scelta in base a determinate indicazioni, che però possono essere legate anche al buonsenso. Il bagno a norma non può dare direttamente in cucina, ma deve esistere comunque un antibagno che abbia una porta che impedisca l’accesso diretto alla cucina.
Soffitti, pareti e pavimenti
Le leggi che stabiliscono se il bagno è a norma fanno riferimento anche ai rivestimenti: tutte le superfici devono essere lisce, lavabili e soprattutto impermeabili, per garantire massima pulizia e igiene.
Superficie e altezza minima del bagno a norma
Per avere una bagno a norma le prime cose da verificare riguardano la superficie e l’altezza minima del bagno. In merito all’altezza che il bagno deve avere, in base al Decreto ministeriale Sanità, vale la regola dei 2 metri e 40 invece dei 2 metri e 70 richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze. Sono possibili, quindi, ribassamenti per ricavare vani tecnici o ripostigli sospesi in quota.
Per quanto riguarda l’ampiezza, essa varia se si tratta di un unico bagno o se invece ce n’è anche uno di servizio. Nel primo caso la superficie deve essere di almeno 3,5 metri nel lato lungo e 1,7 nel lato corto, mentre il secondo servizio può accontentarsi di 2 metri per il lato lungo e 1,20 per il lato corto.
Quali sono le distanze minime da rispettare tra i sanitari in un bagno a norma?
La disposizione dei sanitari in un bagno e la distanza che li separa potrebbe essere il discrimine tra bagno a norma e bagno non a norma. Innanzitutto, è bene tenere presente che, se essi si trovano parte su di un lato e parte e sull’altro lato, devono essere ad una distanza minima di 55 centimetri tra di essi, per lasciare ovviamente un passaggio.
Ma le distanze da rispettare, come già detto, sono anche tra il resto dei sanitari. Infatti sussistono specifici obblighi circa le misure minime da adottare per rendere il bagno vivibile.
In particolare, è necessario che tra il vaso e il bidet ci siano almeno 20 cm di distanza e che tra il bidet e la doccia ce ne siano almeno 20; inoltre, tra il vaso e la doccia possono esserci anche 10 cm; tra il bidet ed il lavabo sono sufficienti 10 cm; tra il vaso e il lavabo possono esserci 10 cm; il wc deve essere installato ad almeno 15 centimetri dal muro; il bidet deve essere installato ad almeno 20 cm dal muro; tra due lavabi ci devono essere almeno 10 cm; tra il lavabo e la doccia o la vasca occorrono almeno 5 cm.
Le finestre per un bagno a norma
Esistono specifiche da seguire anche per quanto riguarda le finestre che deve avere un bagno a norma. In un appartamento di piccole dimensioni (all’incirca 70 metri quadri) è possibile che il bagno non presenti forme di aerazione diretta, ma sia munito di aerazione meccanica. Se invece l’appartamento ha dimensioni maggiori, il bagno deve avere illuminazione e aerazione diretta. Se la casa è dotata di un lucernario, affinché lo stesso sia contato come finestra, è necessario che debba potersi aprire, altrimenti non sarà considerato tale.
L’impianto elettrico e sicurezza
Secondo la variante V3 norma Cei 64/8, il bagno richiede almeno due punti presa (solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice) e due punti luce.
Il comando dei punti luce di ogni locale deve essere posto almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, sia all’interno che all’esterno.
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici, diretti e indiretti, come luoghi a rischio aumentato. E’ infatti opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. Quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi. A seconda della pericolosità nei locali bagno e doccia la normativa individua quattro zone, caratterizzate da un pericolo decrescente. Le zone circostanti alla vasca o al piatto doccia di suddividono in:
- zona 0: volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia;
- zona 1: è la zona delimitata dalla superficie verticale circoscritta alla vasca o al piatto doccia, per una altezza di 2,25 m;
- zona 2: è la zona compresa fra la zona 1 e una superficie verticale parallela alla superficie di delimitazione della zona 1, distante 0,6 m, per un’altezza di 2,25 m;
- zona 3: è la zona compresa fra la zona 2 e una superficie verticale parallela alla superficie di delimitazione esterna della zona 2, distanza 2,4 m per un’altezza di 2,25 m.
Rispettate tutte queste regole, l’abitante potrà di certo dormire sogni sereni: il suo sarà un bagno a norma.
Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?
- Nel 2021 ci saranno 21 milioni di abitazioni con un bagno e 10,3 milioni di abitazioni con due bagni, per un totale di 40 milioni di bagni in Italia. Nel 2031 ci saranno 43 milioni di bagni in Italia. 21,7 milioni di abitazioni con 2 bagni e 10,6 milioni di abitazioni con un bagno.
- La ricerca non riguarda solo i nuovi soffioni. Negli ultimi anni sono entrati nel mercato moltissime tipologie giapponesi di wc intelligente. Questi articoli hanno la capacità di regolare la temperatura della tazza, nonchè dell’acqua stessa del getto pulente, situato nella parte anteriore o posteriore della tazza a seconda dell’usuario. Dicono alcuni che questa nuova tecnologia del bagno eliminerà la presenza dei bidet nei nostri bagni.
https://www.habitante.it/richiedi-il-report-il-bagno-da-vivere/
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