Assumere colf o badante, quali sono le differenze di mansione? Prima di scegliere di assumere un collaboratore domestico è importante capire quali compiti dovrà svolgere in modo da preventivare i costi del rapporto e concordare l’esatta retribuzione, rimanendo nei parametri degli stipendi minimi ufficiali.
Colf o badante, cosa sapere
Bisogna innanzitutto capire se il collaboratore domestico svolgerà dei compiti anche di compagnia, assistenza e/o cura di una o più persone o si dedicherà solo ed esclusivamente alla casa.
Se la prestazione lavorativa non implica alcuna prestazione verso una persona, la figura necessaria è quella della colf, cioè chi svolge le pulizie della casa e del giardino e di tutte le faccende, come la lavanderia e la stiratura dei capi.
Colf, mansioni principali
Per la precisione, la persona scelta come colf può essere addetta solo ed esclusivamente alla pulizia ed ordine della casa e non ha nessun’altra mansione. Viene quindi assunta al livello più basso, ossia A, e a tale livello potrà rimanere anche negli anni successivi a parità di mansione. Oppure il collaboratore è addetto anche ad altre mansioni relative alla casa. In questo caso per i primi 12 mesi di esperienza può essere assunto al livello A e poi, dopo 1 anno, passa necessariamente al livello B. Si può comunque decidere di assumerla direttamente al livello B. Se chi viene assunto è addetto solo alla cucina, il livello è il C.
Badante: a che livello?
Un badante è colui che ha come mansione prevalente, la cura di una persona, ma può anche essere addetto alle pulizie, ordine di casa, preparazione dei pasti, lavanderia e stiro.
I livelli che si possono scegliere sono 4 e dipendono da vari fattori:
– BS: badante di persona autosufficiente.
– CS: badante di persona non autosufficiente, cioè incapace di svolgere almeno una delle normali attività quotidiane.
– DS: badante, con titolo di studio inerente al settore, di persona non autosufficiente.
– Se ha solo un compito di compagnia il livello corretto di inquadramento è il livello AS.
Pillole di curiosità. Io non lo sapevo e tu?
- Se invece la prestazione lavorativa è rivolta ad un bambino si ha bisogno di un baby-sitter o tata. Nel contratto di lavoro domestico all’art. 10 il baby sitter viene qualificato come una lavoratore che svolge mansione di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura. Se, invece, si cerca un aiuto maggiore nella gestione della vita familiare, che ha come obiettivo la cura e il sostegno di un bambino, va assunta una “tata”.
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