Il censimento dei crediti dormienti, che ha inizio il 1° dicembre, rappresenta una fase cruciale per i bonus fiscali legati alle agevolazioni per l’edilizia in Italia. Questa iniziativa è stata impostata dall’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di ottenere un quadro dettagliato sui circa 135 miliardi di crediti fiscali in attesa di essere liquidati.
Censimento Crediti Dormienti: rilevare la percentuale di crediti fiscali che non verrà monetizzata
Il decreto Asset del 2023, specificamente l’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 104/2023, emanato la scorsa estate, ha istituito questo censimento dettagliato, che entra in vigore il primo dicembre. L’obiettivo è quello di rilevare la percentuale di crediti fiscali che non verrà più monetizzata, per diverse ragioni.
Questa fase è di particolare importanza per le imprese che hanno acquisito tali crediti e che attendono di convertirli in sconti in fattura. Attualmente, la legge di Bilancio in fase di approvazione e il decreto fiscale collegato non forniscono alcuna forma di sostegno a queste imprese.
Avvio del censimento: una fase transitoria
L’avvio del censimento rappresenta una fase transitoria, risultato di uno sforzo congiunto tra l’Agenzia delle Entrate e il partner tecnologico Sogei (Società Generale d’Informatica S.p.A). Questa operazione preparatoria non solo permette di identificare i crediti spendibili in effetti nei prossimi mesi, ma aiuta anche a creare un sistema molto più efficace e ad assicurare un controllo in tempo, quasi, reale su quelli che sono i crediti ritenuti non più utilizzabili.
In sintesi, il censimento dei crediti dormienti è un passo fondamentale per comprendere la situazione dei crediti fiscali non utilizzati e per avviare un processo di gestione più efficiente e trasparente di tali risorse.
Cosa accadrà dal 1° dicembre?
L’obbligatoria comunicazione dei crediti non utilizzabili, in vigore dal 1° dicembre, rappresenta una fase cruciale nell’ambito fiscale. L’Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento del 23 novembre 2023, ha delineato chiaramente le modalità e i dettagli di questa comunicazione.
Ecco un riassunto delle principali disposizioni:
- Modalità di Comunicazione: La comunicazione deve avvenire utilizzando un servizio web dedicato, denominato “Piattaforma cessione crediti”, fruibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Contenuto della Comunicazione: La comunicazione deve comprendere il protocollo telematico destinato alla prima cessione del credito o sconto in fattura da cui provengono i crediti non fruibili. È necessario indicare anche una o più rate annuali di tali crediti.
- Accettazione della Comunicazione: La comunicazione è ritenuta accolta solo se le rate dei crediti comunicati sono ancora disponibili per il cessionario che ha proceduto alla segnalazione.
- Crediti Non Tracciabili: Nel caso di crediti non tracciabili, vengono garantiti gli estremi identificativi della quota annuale del credito che deriva dalla prima cessione. La comunicazione è accolta solo nel caso in cui il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per il tipo di credito e la relativa quota annuale indicata.
- Data di Conoscenza dell’Evento: La comunicazione deve indicare la data in cui l’ultimo cessionario ha avuto conoscenza dell’evento che ha reso i crediti non utilizzabili.
- Efficacia della Comunicazione: Le comunicazioni accettate diventano immediatamente efficaci. I crediti indicati non saranno più disponibili per il cessionario che ha effettuato la segnalazione.
- Crediti Sottoposti a Sequestro: I crediti d’imposta sottoposti a sequestro non devono essere comunicati, poiché l’Agenzia è già a conoscenza di questa informazione.