Quando è obbligatorio il progetto per impianti elettrici? Il progetto è sempre obbligatorio. Infatti, secondo il Decreto n°37 del 22 gennaio 2008 che è dedicato anche alla progettazione degli impianti, quando si procede con l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un impianto elettrico deve essere sempre redatto un progetto. Ciò indipendentemente dall’entità dell’opera, sia che si tratti di una centrale nucleare, una scuola, un’abitazione o la cantina della casa in campagna.
Il progetto per impianti elettrici
I contenuti del progetto sono stabiliti dalla guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici). Questa prevede due fasi fondamentali: il progetto di massima e il progetto definitivo. Normalmente il progetto di massima viene redatto per gli studi di fattibilità e per le concessioni edilizie, mentre quello definitivo è il “costruttivo” di cantiere. Il DM 37 del 2008 ha reso il progetto sempre obbligatorio. Infatti, differenzia solo chi deve firmare a seconda dei casi. Tale distinzione è importante poiché in base all’anno di installazione dell’impianto, devono essere disponibili i documenti progettuali durante la verifica.
Impianti soggetti alla vecchia 46/90: realizzati dal 13/03/1990 al 26/03/2008
La vecchia 46/90 all’art. 6, e quindi il DPR 447 del 1991 stabiliva i casi in cui era obbligatorio il progetto. La legge 46/90 si applicava a:
- edifici ad uso civile per i quali erano soggetti gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica con potenza impegnata maggiore di 6 kW e per le unità abitative aventi superficie maggiore a 400 m2
- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
- immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, per gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica alimentati a tensione superiore a 1.000 V e con una superficie superiore a 200 m2 in bassa tensione
Casa smart: impianto elettrico intelligente e sempre connesso
Impianti soggetti al D.M. 37/08: realizzati dal 27/03/2008
Il DM 37 si applica a tutti gli impianti elettrici a norma in tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Dal 2008 il progetto è sempre obbligatorio. La differenza è che in alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, in altri è necessario che sia redatto da un professionista iscritto negli albi professionali. Ciò avviene nei seguenti casi:
- Negli edifici ad uso civile per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW e per le unità abitative aventi almeno con superficie maggiore di 400 m2
- Negli edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V, quando la superficie è maggiore di 200 mq e quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
- Nelle unità immobiliari generiche, quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica come i locali a maggior rischio in caso d’incendio (Ma.R.C.I.)
Quindi, per impianti complessi, anche smart, il progetto è redatto da un professionista specializzato iscritto negli albi professionali. Mentre, per impianti semplici il progetto è redatto o dal suddetto professionista o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice che realizzerà l’opera. Inoltre, dovrà essere sempre allegato alla Dichiarazione di conformità e accompagnerà l’impianto per tutta la sua vita utile.
Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?
- Se gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamentoe di refrigerazione non hanno una canna fumaria collettiva ramificata non esiste l’obbligo di progetto da parte del libero professionista. Dal momento però che il progetto è da allegare alla relazione ex legge 10, in caso di intervento sull’impianto la prassi è quella di affidare l’incarico del progetto ugualmente allo stesso libero professionista che presenterà anche la relazione di calcolo.
- Il progetto deve essere allegato alla dichiarazione di conformità e deve essere citato il numero del progetto, il nome del progettista e la sua qualifica. Nel caso in cui il progetto sia redatto dall’impresa installatrice è sufficiente allegare uno schema.
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