Il Superbonus 110% applicato anche al cambio di infissi oggi trova un allineamento tra Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Agenzia delle Entrate.
Cambio infissi: le novità di Enea
Virgilio, l’assistente virtuale dell’Enea ha risposto alla domanda in merito al cambio di dimensione e/o forma degli infissi andandosi ad allineare con la risposta dell’Agenzia delle Entrate (n. 524 del 30 luglio 2021).
La risposta di Enea
Enea delinea i criteri per i quali è possibile usufruire del bonus relativamente al cambio degli infissi.
“L’intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’ecobonus, deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l’isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi.“
Requisiti richiesti per il cambio infissi
In buona sostanza, sarà possibile beneficiare del Superbonus 110% a patto che venga rispettato il principio del risparmio energetico e che i lavori non implichino la realizzazione di superfici più grandi rispetto a quelle precedenti. Più nello specifico i requisiti richiesti sono i seguenti:
- L’intervento deve prevedere la sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti e non una nuova installazione;
- Il serramento su cui si vuole intervenire deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020; inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- Infine, devono essere rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Per ulteriori specifiche si consiglia di consultare il vademecum di Enea “ Serramenti e infissi “.
Chi può accedere al bonus?
Coloro che possono beneficiare dell’agevolazione sono tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
Le spese sostenute, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono essere recuperate mediante:
- cessione del credito;
- sconto in fattura.
Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?
- Oltre 9 milioni di nuclei familiari in Italia sono interessati al Superbonus. Quasi 1 individuo su 2, il 48,6%, esprime l’intenzione di utilizzare l’agevolazione.
- Tra coloro che hanno intenzione di usufruire del Superbonus, il 58,2% pensa di ricorrere al bonus per effettuare un intervento di isolamento termico.
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