Tra gli incentivi edilizi approvati dal governo per il nuovo anno spicca sicuramente il bonus casa. Quest’ultimo si presenta come una detrazione IRPEF pari al 36% per le spese di ristrutturazione di un’unità immobiliare.
Sono sorti diversi dubbi e quesiti in merito alla possibilità di usufruire del bonus di beneficiari che non sono in possesso dell’intestazione della casa e della CILA. L’Agenzia delle Entrate si è espressa a riguardo, evidenziando chi sono i possibili beneficiari e chi può accedere all’incentivo.
Scopri cosa sapere in merito al bonus casa e CILA e chi sono gli eventuali beneficiari dell’incentivo.
Bonus casa e CILA: l’incentivo può essere richiesto anche se la CILA non è intestata a chi effettua le spese?
Il bonus casa è uno degli incentivi edilizi principali utilizzati dalla popolazione italiana. Eppure, trattandosi di un bonus particolarmente vasto e complesso, non mancano i dubbi a riguardo. Ad esempio, molti richiedenti si sono chiesti se le detrazioni possono essere richieste anche se l’immobile e CILA sono intestate al coniuge convivente.
Di seguito maggiori informazioni in merito e tutto quello che c’è sa sapere sulla risposta arrivata dall’Agenzia delle Entrate.
Cos’è e come funziona il bonus casa? Novità, aggiornamenti e quali sono le spese ammesse
Il bonus casa, come previsto dall’art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), si presenta come una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese totali su un tetto massimo di 48 mila euro per immobile. Nello specifico, il bonus nasce con l’obiettivo di supportare tutte le spese legate agli interventi di ristrutturazione di una struttura immobiliare.
La somma detratta, inoltre, è bene sapere che verrà ripartita in dieci quote annuali dal medesimo importo, rimaste a carico e sostenute dagli stessi contribuenti che sono anche i proprietari dell’immobile di riferimento.
In particolare, è bene specificare che il bonus può essere richiesto in caso di:
- Manutenzione ordinaria o straordinaria, recupero o restauro nel caso di parti comuni di strutture immobiliari;
- Manutenzione straordinaria, recupero o restauro nel caso di singole unità immobiliari di tipo residenziale appartenenti a qualunque categoria catastale o rurale;
- Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- Interventi per la realizzazione di posti auto per area privata o comune;
- Ricostruzione di un immobile danneggiato dopo eventi naturali disastrosi, sito in un luogo dichiarato come stato di emergenza;
- Interventi per l’ottimizzazione antisismica e per garantire la messa in sicurezza statica della struttura edilizia;
- Interventi di bonifica dell’amianto o volta ad evitare possibili infortuni domestici;
- Realizzazione di opere finalizzate all’ottimizzazione energetica, con particolare attenzione per l’installazione di impianti che utilizzano le fonti di energia rinnovabile;
- Realizzazione di opere finalizzate alla riduzione dell’inquinamento acustico;
- Misure ed interventi che hanno come obiettivo la sicurezza dell’immobile e la riduzione del rischio di furti o atti illeciti da parte di terzi.
Infine, è bene specificare che l’incentivo può essere richiesto fino al 31 dicembre 2024. Per tutti i richiedenti attuali, la detrazione ha raggiunto la percentuale del 50% su una spesa massima pari a 96 mila euro. Chi può accedere al bonus casa?
Chi può richiedere il bonus Casa? La lista completa dei possibili beneficiari
Il bonus casa, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, può essere richiesto da tutti i soggetti presenti all’IRPEF. Inoltre, è necessario che tali contribuenti godano interamente del titolo di possesso degli immobili oggetto agli interventi di restaurazione.
Nello specifico, i beneficiari che possono accedere all’incentivo sono rispettivamente:
- Proprietari o nudi proprietari;
- Titolari di un diritto di possesso o di godimento ( ad esempio usufrutto, uso o abitazione);
- Inquilini o comodatari;
- Soci di cooperative;
- Imprenditori individuali, nel caso in cui gli immobili non vengono considerati come beni strumentali;
- Coloro che producono redditi in forma associata nel caso in cui gli immobili non vengono considerati come beni strumentali;
- Familiari conviventi, ad esempio il coniuge ( in questo caso deve essere equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e i parenti affini entro il secondo grado;
- Coniuge separato nel caso in cui è assegnatario dell’immobile intestato al coniuge;
- Promissario acquirente.
Bonus casa e CILA: la detrazione può essere riconosciuta anche ai conviventi? Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate
In seguito a diverse incertezze e dubbi da parte dei richiedenti, l’Agenzia delle Entrate si è esposta in merito alla possibilità di riconoscimento della detrazione anche per i conviventi. In particolare, si evince come, secondo quanto evidenziato dalla norma di legge, i familiari conviventi del possessore o titolare per legge dell’immobile di riferimento possono richiedere il bonus casa.
Nello specifico, è ben evidenziare che con l’espressione familiari conviventi si fa riferimento rispettivamente al coniuge, a tutti i parenti che rientrano nel terzo grado e gli affini che rientrano nel secondo grado.
La detrazione del bonus casa, quindi, può essere richiesta anche da questi soggetti, anche nel caso in cui i titolo abilitativi come la CILA sono intestate al proprietario e non al familiare.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la convivenza con i familiari deve essere attiva già nel momento di inizio della procedura o degli interventi di restaurazione. Inoltre, tale convivenza dovrà essere attiva almeno sino al momento in cui si effettuano le spese relative alla detrazione stessa.