Il Bonus barriere architettoniche introdotto con la Legge di Bilancio 2022 è stato rinnovato anche quest’anno e sarà valido fino al 2025
Con la nuova Legge di Bilancio 2023 il Bonus barriere architettoniche prevede uno sconto del 75%, non solo per la rimozione delle barriere architettoniche, in tutte quelle abitazioni in cui sono presenti soggetti con disabilità motoria. Questa agevolazione è molto importante, basti pensare che secondo i dati dell’Istat sono 3,1 milioni le persone disabili in Italia, il 5,2% della popolazione italiana. Ecco come ottenerlo.
Il bonus ristrutturazioni per migliorare l’accessibilità all’abitazione
Per migliorare l’accessibilità di un’abitazione o di un intero edificio, affinché anche le persone con ridotte capacità motorie possano raggiungere qualsiasi spazio in modo semplice e agevole, una prima alternativa è rappresentata dal Bonus ristrutturazioni ordinario del 50%. Questo è da calcolare su un importo massimo di 96mila euro su una spesa sostenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Infatti, dal 2025 si torna al vecchio 36%. Invece, resta attivo il Superbonus trainato per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
In questo caso, è bene specificare che tutti i lavori per la rimozione delle barriere architettoniche devono essere accompagnati anche da interventi di isolamento termico e di miglioramento energetico dell’intera abitazione, che rappresentano i veri e propri lavori trainanti.
Il Bonus barriere architettoniche e i tetti di spesa
Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236), è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda. Questa valida non solo per i soggetti Irpef, ma anche Ires riconosce una detrazione dall’imposta lorda del 75% su un ammontare complessivo di spesa agevolata non superiore a:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40mila euro per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- 30mila euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (articolo 119-ter del decreto legge 34/2020), moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. (Il Sole24Ore)
Inoltre, è bene specificare che questi limiti di spesa sono autonomi rispetto al tetto massimo di 96mila euro previsto per gli interventi del bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir.
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