Bici elettrica: attenti al codice della strada

Bici elettrica e norme

Quali sono le regole del Codice della Strada che bisogna conoscere se si possiede una bici elettrica? Leggete l’articolo e lo scoprirete.

Prima di adottare qualsiasi comportamento su strada, dobbiamo domandarci se stiamo portando una bici elettrica a pedalata assistita o a funzionamento autonomo. Le bici elettriche (o e-bike) possiedono tutte un motore elettrico, ma secondo il codice della strada questi sono due mezzi con regole e leggi diverse da applicare.

Bici a pedalata assistita o a funzionamento autonomo? 

Nelle bici a pedalata assistita il motore si attiva esclusivamente quando si azionano i pedali, non sostituisce il lavoro della forza muscolare delle gambe ma viene in aiuto per diminuire la fatica, soprattutto in salita. Per questo sono equiparate alle biciclette.

Le bici elettriche a funzionamento autonomo invece fanno parte della categoria dei ciclomotori, e sono dotate di un motore elettrico che svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che si pedali o meno.

Le bici elettriche a pedalata assistita

Le biciclette elettriche a pedalata assistita, per essere considerate tali, devono avere caratteristiche descritte nella direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia nel 2004.

Questi sono i requisiti: 0,25 kW di potenza massima del motore a regime di rotazione; assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h; interruzione dell’assistenza se il ciclista smette di pedalare.

Il motore dunque entra in funzione solo fino a 25 km/h e solo se il ciclista pedala. Queste biciclette permettono anche di disattivare il motore, per impiegare il mezzo come un qualsiasi veicolo a pedali.

Siamo nella categoria dei velocipedi, regolamentati dagli articoli 50, 68 e 182 del Codice della Strada. Questo significa che i proprietari di bici elettriche a pedalata assistita devono comportarsi come se portassero una qualsiasi bici tradizionale.

Le bici elettriche a funzionamento autonomo

Rispetto alle bici con pedalata assistita, quelle a funzionamento autonomo hanno un dispositivo che permette di attivare il motore anche in assenza di pedalata. La bici dunque si comporta come qualsiasi ciclomotore dunque il suo comportamento è più vicino a uno scooter che a una bicicletta.

La potenza poi può superare i 0,25 kW e la sua velocità massima può arrivare a 45 km/h.

Proprio per questo il Codice della Strada inserisce questo mezzo nella categoria dei ciclomotori. Dovete dunque utilizzare il casco, dotarvi di una assicurazione RC moto, possedere una targa, un patentino, specchietto retrovisore e fari di posizione anteriori e posteriori.

Tutto questo a meno che non la utilizziate solo in aree private, per esempio all’interno di capannoni industriali, giardini e parchi privati.

In copertina: foto di Melting Spot, Shuttertsock – Bici elettriche a Torino

 

Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?

  • Le prime e-bike  già prima del 1900. Fu Gustave Trouvé,  il 19 aprile 1881, percorrendo la Rue Valois nel centro di Parigi, a testare un triciclo alimentato da un piccolo motore elettrico.
  • Le bicicletta a pedalata assistita sono il mezzo a trazione elettrica più venduto al mondo.
  • Vietato  l’uso di cellulare alla guida di qualsiasi bicicletta (anche quelle normali).  Vietate anche cuffie o auricolari, per esempio per ascoltare musica mentre si pedala.

 

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