Barriere architettoniche: leggi e normative

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Cosa sono le barriere architettoniche? Si tratta di un qualunque elemento costruttivo che limita o impedisce gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale.

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Barriere architettoniche: definizione

Questa può quindi essere una scala, un gradino o una rampa ripida. Qualunque elemento architettonico può trasformarsi in barriera e l’accessibilità dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona. Per questo motivo sono state sancite delle leggi e stabilite delle regole comuni.

In base al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, al punto 2 “per barriere architettoniche si intendono:

  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea
  • gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.”

Barriere architettoniche: cosa dice la legge

Nel nostro paese, la legge di riferimento è la Legge 13/1989, insieme al suo regolamento di attuazione, il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989, n.236. La legge identifica le “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e include anche gli edifici residenziali pubblici. La Legge 13/89 prevede anche i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, destinati alle persone che hanno limitazioni di movimento.

Il Decreto identifica invece “le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata”.

I tre criteri fondamentali contenuti e descritti nel decreto sono accessibilità, adattabilità e visitabilità, ovvero:

  • Accessibilità. Cioè quando un edificio e le sue unità immobiliari e ambientali sono accessibili se anche le persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta o impedita possono entrare e vivere gli spazi e utilizzare le attrezzature presenti in sicurezza e autonomia
  • Visitabilità. I luoghi privati come la casa e il posto di lavoro sono visitabili se chi ha capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite può raggiungere gli spazi di relazione e almeno un bagno
  • Adattabilità. Uno spazio viene modificato per renderlo accessibile e fruibile anche da persone che hanno capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite

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Pillole di curiosità. Io non lo sapevo e tu?

  • La legge 13/1989 prevede e definisce i contributi ai quali può accedere chiunque voglia intraprendere un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche in caso di presenza di persone con disabilità motoria e per i non vedenti. 
  • Per l’installazione di un montascale o di una piattaforma elevatrice, si può far ricorso alle agevolazioni fiscali come le detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie e le agevolazioni per il superamento delle barriere architettoniche.
  • L’IVA è al 4% e la detrazione è pari al 19% per l’acquisto dei mezzi per la deambulazione, la locomozione e l’accompagnamento delle persone con ridotte capacità di movimento.

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