Bagno cieco: la normativa utile per la progettazione

Bagno cieco: la normativa utile per la progettazione della stanza|Bagno cieco: la normativa utile per la progettazione per realizzarlo

Per poter realizzare un bagno cieco la normativa vigente stabilisce dei requisiti fondamentali. Rispettandoli è possibile ottenere il rilascio della dichiarazione di conformità e il certificato di agibilità necessari. Vediamo quali sono le norme e come rispettarle.

Bagno cieco e normativa di riferimento

Le norme igienico-sanitarie stabiliscono i requisiti per cui  un locale residenziale possa definirsi abitabile. Prevede la presenza di finestre per l’illuminazione e l’aerazione naturale e il rispetto del rapporto aero- illuminante. In linea generale, il testo di riferimento in materia è decreto ministeriale del 5 luglio 1975 ma è sempre comunque necessario consultare il Regolamento Edilizio del proprio comune per conoscere le norme specifiche.

Bagno a norma, come realizzarlo in conformità agli obblighi di legge

Eccezione a questo requisito viene fatta solo ed esclusivamente nel caso in cui si debba realizzare un bagno cieco. Ovvero, locale di servizio non dotato di finestre. Ma anche in questo caso, si devono garantire dei requisiti. 

La norma risponde alle esigenze di quanti, nella progettazione o durante una ristrutturazione, ritengono necessario in una abitazione ricavare  un secondo bagno ma non hanno possibilità di realizzare un locale adeguatamente finestrato. Il nuovo bagno di servizio, potrà così essere ricavato ad esempio riducendo i metri quadrati a due stanze contigue, alla camera o ad un altro bagno. Oppure convertendo a tale uso uno spazio precedentemente destinato ad uso ripostiglio o ricavandolo nel vano sottoscala.

È fondamentale però che l’abitazione sia dotata già di un bagno con finestre e con tutti i sanitari necessari. Pertanto il bagno cieco dovrà essere il secondo bagno della casa. 

Condizione per cui il bagno cieco possa essere l’unico bagno presente è che  l’unità immobiliare abbia una superficie inferiore a una determinata metratura.

Bagno cieco: la normativa utile per la progettazione per realizzarlo
Bagno cieco: la normativa utile per la progettazione – Photo by Yunming Wang on Unsplash

Bagno cieco e normativa: quali requisiti

Le problematiche di un  bagno senza finestre, sono legate all’illuminazione e al non corretto ricambio dell’aria. Si deve quindi  evitare il ristagno dei cattivi odori e la formazione di condensa oltre a renderlo il più luminoso possibile. Per il bagno non esiste l’obbligo della finestra ma il bagno cieco  può essere realizzato solo rispettando precise condizioni. Oltre ad un’opportuna illuminazione per garantirne la fruibilità, il bagno cieco, deve essere dotato di un sistema di ricambio e ricircolo aria. I sistema di aerazione dei locali sono realizzati con dispositivi di circolazione forzata dell’aria grazie ai quali l’aria viziata viene filtrati per immettervi al suo posto aria pulita. 

I dispositivi di aereazione per un bagno cieco

Esistono impianti centralizzati a ventilazione meccanica controllata  che regolano il flusso di tutta la casa o estrattori d’aria localizzati da installare solo nel bagno cieco. È importante che l’impianto di aerazione  venga progettato e dimensionato in funzione del locale in cui verrà inserito. La ventilazione forzata nei bagni ciechi proporzionato alla grandezza dell’ambiente e all’uso che si fa di quel locale. Gli aspiratori hanno  la doppia funzione,  eliminare i cattivi odori e di aspirare il vapore acqueo, che si produce  ad esempio con una doccia e che determina la condensa e la possibile formazione di muffe.

I dispositivi di ventilazione esistono di diverse tipologie dai più semplici impianti a ventilazione meccanica e accensione intermittente, la classica ventola ai più complessi sistemi a ventilazione continua autoregolabili, che assicurano un ricambio costante di aria tutto il giorno.

Per problemi specifici esistono anche impianti a ventilazione meccanica igroregolabile, per risolvere problemi di umidità che si attivano sulla base dell’umidità presente nell’ambiente al fine di evitare la formazione di muffe e quelli  a ventilazione meccanica a due flussi con recuperatore di calore, utili per evitare il  raffreddamento degli ambienti.  Un impianto di aerazione è obbligatorio in ogni bagno cieco. Il sistema di ventilazione può anche essere naturale se dotato di griglie di aerazione. Il sistema è molto utile per mantenere pulita e fresca l’aria ed è essere ecologico.  Sistemi di ventilazione naturale possono aiutare un sistema di ventilazione forzata a lavorare meglio.

L’illuminazione del bagno cieco

L’assenza di una finestra nel bagno cieco fa si che l’altra questione importante nel bagno cieco sia quella di  garantire una buona illuminazione della stanza. L’illuminazione del bagno cieco dovrebbe essere chiara e diffusa e possibilmente con effetto naturale. Per fare questo meglio scegliere lampadine a luce fredda o a led.  Molto utili anche i faretti orientabili che possono essere spostati secondo le necessità.

Scelta architettonica di effetto può essere quella di usare il vetrocemento su una parete, in modo da far filtrare la luce da fuori oppure di creare un taglio nella parete di fondo e illuminare all’interno con le luci a led. Così si diffonde la luce per tutta l’altezza del bagno e la stanza acquista profondità. Scelte opportune dovranno essere fatte anche per quello che riguarda anche i sanitari, le finiture e gli arredi per i quali sarà meglio usare il bianco, sia per i pavimenti, che per le piastrelle. Importante anche la presenza dello specchio il quale, se illuminato da sopra e da sotto con le luci al led contribuirà a dare profondità alla stanza.

Bagno piccolo: esempi di progetto bellissimi

Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?
  • Secondo quando indicato nel Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 il primo bagno di un’abitazione può essere cieco solo per le abitazioni fino a 70 mq con una sola camera da letto.
  •  Tutti i locali eccetto bagni, ripostigli, corridoi, vani scala e disimpegni, devono fruire di adeguata illuminazione naturale diretta. Per una corretta aerazione e luminosità naturale, la superficie apribile della finestrata non deve  inferiore a 1/8 della superficie totale della stanza.
  • Spetta ai Comuni redigere dei regolamenti specifici dedicati proprio all’igiene edilizia. Ma in linea generale  come riporta il decreto ministeriale si può considerare che “l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi ogni ora se l’apparecchio è sempre attivo, oppure 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente”.

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