In un periodo storico in cui si avverte crisi economica e di sviluppo per i giovani, l’aiuto più concreto per molti di loro viene dalla famiglia: donare casa a un figlio può essere una buona idea, ma vediamo come fare la scelta più giusta.
Donare casa a un figlio
Ai fini della validità della donazione di un immobile, dovrà essere redatto un atto pubblico in presenza di due testimoni. Se la scelta di un genitore è quella di donare, appunto, un immobile ad un figlio, è importante che sia consapevole del gesto e di tutte le conseguenze che esso comporta, in particolare se esistono altri familiari che non ne beneficeranno.
In Italia la legge infatti è molto chiara: il nostro ordinamento, attraverso l’istituto della collazione, non consente di produrre disparità tra i legittimari.
Donare casa a un figlio: l’eredità
Un gesto di grande affetto da parte di un genitore può trasformarsi in un grande dilemma familiare in cui potranno scontrarsi i familiari diretti interessati. Al momento dell’apertura della successione, la collazione è l’istituto mediante cui i figli, i loro discendenti e il coniuge hanno l’obbligo di conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario i beni che hanno ricevuto in donazione dal defunto, quando era ancora in vita. Questo viene fatto allo scopo di calcolare i beni in questione con gli altri coeredi, rispettando la proporzione delle rispettive quote ereditarie.
La collazione può essere in natura, quando il bene donato viene restituito materialmente alla massa ereditaria con l’addebito alla quota ereditaria. La collazione è sempre per imputazione nelle ipotesi dei beni mobili o del denaro. In caso di donazione di un immobile, il donatario potrà scegliere se conferire il bene per imputazione o per natura.
Una donazione può contenere una clausola di restituzione a favore del donante, nell’ipotesi di premorienza del donatario e dei suoi eventuali discendenti.
Donare casa a un figlio: chi può donare?
Dal punto di vista giuridico, può donare solo chi ha la piena capacità di disporre la donazione. Quest’ultima è un contratto a titolo gratuito che può avere ad oggetto beni immobili o beni mobili, purchè si trovino nel patrimonio del donante, non essendo ammessa la donazione di beni futuri o che sono di proprietà altrui.
La seconda sezione civile della corte di Cassazione ha precisato, con la sentenza del 30 gennaio 2019, n. 2700, che anche le donazioni di modico valore rientrano nella collazione, ad eccezione di quelle a favore del coniuge superstite.
Un altro caso riguarda la donazione di denaro compiuta dal genitori di uno dei due coniugi per l’acquisto di una casa: in questa situazione la Cassazione, con ordinanza n. 19537 del 2018 ha precisato che nel caso di regime patrimoniale in comunione dei beni, la donazione indiretta di un genitore al figlio di una somma di denaro per l’acquisto della casa familiare non costituisce donazione dal genitore al figlio dell’immobile, ma solo donazione della somma di denaro.
Pertanto, il figlio che ha utilizzato tale somma per comprare la casa, senza avere specificato nel rogito la provenienza del denaro, consentendo l’intestazione all’altro coniuge compie una donazione a quest’ultimo della metà della proprietà.
Donare casa a un figlio: donazione e vendita
Possiamo trovarci nel caso, invece, in cui il donatario vuole vendere la casa ricevuta in donazione e affida l’incarico ad un’agenzia immobiliare che deve provvedere a trovare un possibile acquirente. In questa situazione la legge prevede che tra gli obblighi inderogabili dell’agente immobiliare rientra quello di informare l’acquirente interessato che tale casa oggetto della vendita è stata ceduta al venditore per donazione.
Infatti, la seconda sezione civile della corte di Cassazione, con sentenza n. 965 del 16 gennaio 2019 ha precisato che in considerazione agli inconvenienti connessi, si tratta di una informazione essenziale per valutare come conveniente e sicuro l’affare e non può essere omessa dal mediatore immobiliare.
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Pillole di curiosità. Io non lo sapevo e tu?
- In ambito giuridico la collazione, disciplinata dagli artt. 737 e ss. del Codice civile, è l’obbligo imposto a taluni soggetti (figli, i loro discendenti e il coniuge) che accettino l’eredità, di conferire alla massa che compone il patrimonio del defunto, quanto dal medesimo ricevuto in vita per donazione diretta o indiretta, salvo che il testatore non li abbia da ciò dispensati.
- La collazione ereditaria è dunque, fondamentalmente, un obbligo per taluni soggetti che abbiano deciso di accettare l’eredità ed è dettata da un obiettivo: le donazioni fatte in vita possono incidere anche in modo sostanziale sulla totalità dei beni lasciati in eredità dal defunto e, dunque, anche sulle porzioni della stessa che per diritto spettano a ciascun erede. E la legge, attraverso l’obbligo di collazione, intende ripristinare l’uguaglianza nella partizione del patrimonio ereditario tra i parenti più stretti del defunto.
- I beni immobili oggetto di donazione:
- piena proprietà: il valore è quello venale alla data dell’atto di donazione;
- proprietà gravata da diritti reali di godimento: il valore è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
- diritti di usufrutto:0 uso e abitazione il valore si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto.
Credits immagine in evidenza: Shutterstock – SewCream
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