Fotovoltaico e architettura integrata: costi e autorizzazioni in Italia e nel mondo

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Gli edifici sono parte essenziale dell’ambiente in cui viviamo ed è per questo che l’architettura contemporanea si affaccia sempre di più al concetto di fotovoltaico e architettura integrata. Non si ragiona più dissociando i concetti di struttura e di impianto, ma come edificio che ingloba entrambi.
Vivere in un ambiente costruito oggi deve diventare un’esperienza confortevole e soprattutto sana per gli abitanti stessi. Abbiamo infatti l’opportunità di aggiungere agli edifici una funzione nuova che li renda in grado di produrre l’energia necessaria ai nostri bisogni.

Valorizzare le superfici degli edifici

Parliamo infatti di fotovoltaico e architettura integrata riferendoci all’impiego dei moduli fotovoltaici in sostituzione dei componenti edili tradizionali. Si fa quindi in modo da caratterizzare l’edificio con un valore multifunzionale, essendo un generatore di energia e, allo stesso tempo, un componente edile. L’obiettivo di questa pratica sempre più diffusa di progettare fotovoltaico e architettura integrata, ci consente di evitare il consumo dell’importante risorsa suolo e di valorizzare l’uso delle superfici marginali degli edifici, come ad esempio facciate e coperture, consentendo tra l’altro di generare energia pulita direttamente nei contesti urbani, dove poi si concentra la maggior parte della domanda.

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Il fotovoltaico nel sistema edificio

Si ragiona quindi in termini di sistema edificio, come un produttore di energia e un utilizzatore di nuove tecnologie energetiche da fonte rinnovabile più appropriate alla funzione che deve svolgere. Quando si parla di efficienza energetica facciamo riferimento alla capacità di riuscire a “fare di più con meno”, adottando come tecnici le migliori tecnologie disponibili sul mercato e come abitanti un comportamento più consapevole e responsabile verso gli usi energetici.

Il funzionamento di questi sistemi intelligenti può essere affidato ad una richiesta energetica contenuta, cioè la minima indispensabile, e ottenuta attraverso una progettazione attenta e una previsione dei consumi, considerando gli scambi energetici tra interno ed esterno.

Conosciamo infatti il modello del “power park” che si riferisce all’idea di un interno quartiere ecocompatibile ad alta efficienza e che guarda all’autosufficienza energetica ricorrendo a fotovoltaico e architettura integrata per raggiungere il consumo “Quasi Zero”, detto anche Nearly Zero Energy Buildings. Andando a scala territoriale invece troviamo un altro modello più esteso del “power park”: questa idea prevede la combinazione di più power park connessi tra loro costruendo le cosiddette “smart grid”, in cui l’interazione tra i vari sistemi avviene seguendo la logica “dell’internet per l’energia”.

In Europa gli abitanti sono più sensibili al tema energetico rispetto agli italiani?

E’ da osservare che in un contesto molto più evoluto di quello italiano nel settore dell’energia rinnovabile, la buona qualità delle realizzazioni è assicurata da una condivisione comune del tema energetico, anche in assenza di un incentivo statale. I dati forniti dal GSE – Gestore dei servizi energetici – confermano questa sensazione: dicono che sono stati installati appena 420 MW, di cui più della metà costituita da impianti parzialmente integrati, il 27% da impianti non integrati, e sono il 20% di impianti totalmente integrati.

La riflessione a questi dati è chiaramente negativa in ottica degli obiettivi di sostenibilità da raggiungere; è altresì comprensibile che questo accade non solo in ragione dell’interesse del pubblico agli aspetti economici, ma anche – e soprattutto – in ragione delle difficoltà di mettere in pratica soluzioni più avanzate in un mondo di autorizzazioni e vincoli stringenti in Italia.

palazzi con tetto fotovoltaico
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Il conto dell’energia e gli incentivi in Italia

Progettare fotovoltaico e architettura integrata non è di semplice realizzazione nel nostro Paese perché, al di là dei costi previsti, abbiamo un enorme patrimonio edificato sottoposto a norme stringenti a cui bisogna far attenzione. Infatti secondo quanto dichiarato dal “Gestore Servizi”, con l’avvicinarsi del limite di costo che era stato individuato dal Quarto Conto Energia, è stato pubblicato il D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) che conferma in parte le disposizioni previste dal D.M. 5 maggio 2011, emanato in seguito al D.Lgs. n. 28/2011, che ha fissato il costo cumulato degli incentivi pari a 6,7 miliardi di euro.
Quest’ultimo definisce infatti che per avere accesso all’incentivo (diretto o per il tramite registro) in relazione al tipo di impianto, di seguito distinti in tre tipi:

  • Impianti fotovoltaici
  •  Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
  •  Impianti fotovoltaici a concentrazione

Incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici

Una volta rientrati in una di queste tre categorie di impianto fotovoltaico, gli incentivi previsti sono i seguenti:

  1. di potenza nominale ≤ 12 kW;
  2.  di potenza compresa tra 12 e 20 kW (inclusa), se il soggetto responsabile rinuncia al 20% della tariffa incentivante;
  3.  di potenza nominale ≤ 50 kW se realizzati su edifici in sostituzione di coperture con la completa rimozione di eternit/amianto;
  4.  integrati con caratteristiche innovative, fino a un costo cumulato di 50 M€.
  5.  a concentrazione, fino ad un costo cumulato annuo di 50 M€.
  6.  realizzati da amministrazioni pubbliche, fino ad un costo cumulato annuo di 50 M€.

L’incentivazione non si applica agli impianti installati su edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti per l’obbligo di cui al D.Lgs. n. 28/2011.

Con il Quinto Conto Energia vediamo come all’energia netta autoconsumata viene applicata la tariffa autoconsumo, mentre all’energia netta immessa in rete, prodotta in eccesso a quella consumata nel momento della produzione, si applica la tariffa onnicomprensiva.

Chiaramente le caratteristiche che devono avere gli impianti per accedere sono innanzitutto riguardanti i componenti che devono essere tutti nuovi o non impiegati in altri impianti, nonché conformi alle norme di cui all’allegato 1-A del D.M. 5 luglio 2012; inoltre i moduli devono essere coperti da garanzia per almeno 10 anni; il produttore dei moduli deve aver aderito ad un consorzio europeo per il riciclo a fine vita dei moduli e disporre quindi di un sistema di gestione della qualità (ISO 9001:2015), di gestione ambiente (ISO 14000) e di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (OHSAS 18001).

In ultimo, ma non meno importante, l’impianto in generale deve essere conforme alle norme di cui all’allegato 1-B del DM 5 luglio 2012, avere una potenza nominale ≥ 1 kW ed essere collegato alla rete di distribuzione pubblica.
Le disposizioni di incentivazione del Conto Energia in Italia non sono state più applicate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento della soglia dei 6,7 miliardi di euro.

Le autorizzazioni in Italia per fotovoltaico
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Le autorizzazioni in Italia per fotovoltaico e architettura integrata

Nel nostro Paese realizzare un impianto fotovoltaico integrato all’architettura, specie se di grandi dimensioni, può comportare un percorso burocratico piuttosto complesso e oneroso con tempi molto lunghi: la burocrazia italiana in questo riesce a essere davvero un problema per il raggiungimento degli obiettivi progettuali poichè per permessi di questo genere alle volte bisogna interpellare soggetti differenti dal comune, provincia, soprintendenza, ASL ecc. Con l’art 12 del DL.gs n. 387/2003 è stata introdotta l’autorizzazione unica, che ha lo scopo di semplificare questo iter autorizzativo.
Questo percorso non è facilmente prevedibile poichè varia in funzione delle disposizioni emanate dalle singole regioni, dalle imposte regionali e dalla presenza di vincoli e installazione scelta.

Interventi per gli impianti fotovoltaici

Gli interventi possibili che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione della falda, non sono soggetti a SCIA, ma è sufficiente una comunicazione al comune dove ha sede l’impianto. Questa operazione rientra nell’art 11, comma 3 D.Lgs 30 maggio 2008, n 115, nella tipologia T3 (sostituzione di materiale di rivestimento con superfici trasparenti). Il decreto non stabilisce limiti alla potenza che possiamo installare, ma esclude l’aspetto di applicazione dell’impianto a immobili soggetti a vincoli culturali e paesaggistici e nei centri storici. Per sicurezza è consigliato consultare sempre prima l’ufficio tecnico del comune in cui va in stallato l’impianto per conoscere eventuali ambiti di esclusione.

edifici fotovoltaici

Al contrario, può succedere che non basta la semplice comunicazione, dunque è necessario realizzare l’elaborazione della “Segnalazione Certificata” da un tecnico autorizzato. Se ci troviamo nel caso di un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, occorrerà anche il parere firmato dalla soprintendenza, che darà validità alla SCIA.

tipologia fotovoltaico

Al seguito del procedimento unico, se l’intervento risulta conforme con le normative vigenti in materia di tutela ambientale, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, viene rilasciata un’autorizzazione unica dalla provincia competente, e tale rilascio costituisce, a tutti gli effetti, il titolo autorizzativo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.

Serena Giuditta

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