A chi spetta la manutenzione della caldaia? Diritti e doveri di proprietari e inquilini

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La corretta manutenzione della caldaia è un aspetto fondamentale per garantire il suo funzionamento ottimale. Tuttavia, sorge spesso la domanda su chi, tra il proprietario e l’inquilino, debba assumersi la responsabilità e le spese connesse a tale manutenzione, sostituzione o revisione, secondo quanto previsto dalla legge.

La caldaia, componente essenziale dell’impianto di riscaldamento domestico

La caldaia rappresenta un componente essenziale dell’impianto di riscaldamento domestico: svolge funzioni fondamentali come il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda per usi sanitari. Un malfunzionamento della caldaia può causare notevoli disagi. Ciò sottolinea ulteriormente l’importanza di una manutenzione periodica per garantirne il corretto utilizzo e prolungarne la durata nel tempo.

Manutenzione caldaia: come procedere nel caso di locazioni immobiliari?

La questione delle spese di manutenzione diventa particolarmente rilevante quando si tratta di locazioni immobiliari. In questo contesto, è importante stabilire chi debba sostenere i costi relativi a eventuali interventi di riparazione o manutenzione della caldaia. La legge fornisce orientamenti in merito a questa divisione di responsabilità.

In generale, la normativa stabilisce che la responsabilità della manutenzione ordinaria e delle piccole riparazioni spetti all’inquilino. Queste possono includere interventi di pulizia periodica o la sostituzione di componenti di usura. La manutenzione straordinaria e la sostituzione della caldaia sono spesso a carico del proprietario dell’immobile.

È fondamentale, quindi, che sia proprietario che inquilino siano consapevoli di tali disposizioni normative e che ne tengano conto nel redigere i contratti di locazione. Una chiara definizione delle responsabilità in merito alla manutenzione della caldaia contribuirà ad evitare controversie e garantirà un ambiente domestico confortevole e sicuro per entrambe le parti coinvolte.

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A chi spetta la manutenzione della caldaia? Diritti e doveri per proprietario e inquilino

Come precedentemente accennato, la corretta manutenzione della caldaia è fondamentale e comporta la verifica regolare del suo funzionamento. Di solito, un tecnico specializzato si occupa del controllo delle regolazioni e dei parametri operativi. È importante sottolineare che la legge stabilisce l’obbligo di manutenzione, con il Decreto del Presidente della Repubblica 74 del 16 aprile 2013 che definisce i criteri per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.

Chi deve sostenere i costi della manutenzione?

L’articolo 1576 del Codice Civile stabilisce che il locatore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni necessarie durante la locazione, tranne quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore.

Questo significa che se le riparazioni sono necessarie a causa dell’usura normale, l’inquilino è responsabile e deve coprire i relativi costi. Quando si tratta della riparazione o sostituzione della caldaia, la situazione è diversa.

In caso di rottura della caldaia, il proprietario è tenuto a coprire i costi per la sostituzione, che riguardino l’intero apparecchio o le parti non funzionanti. La responsabilità del locatore si estende al caso di rottura causata da eventi fortuiti o se l’impianto è obsoleto. Nel caso in cui la rottura sia invece provocata dalla negligenza dell’inquilino, che non ha eseguito la manutenzione ordinaria, le spese saranno a suo carico.

Per riassumere, le spese a carico del proprietario includono l’installazione e la sostituzione della caldaia, l’adeguamento normativo dell’impianto, la manutenzione straordinaria e la riparazione dei guasti causati da eventi fortuiti, impianti datati o cause esterne. Le spese a carico dell’inquilino comprendono la manutenzione ordinaria della caldaia, la pulizia periodica dei filtri (all’inizio e alla fine della stagione), il pagamento delle tasse all’ASL competente e le spese per il riscaldamento.

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