Rampe per disabili: norme e criteri

Rampe per disabili - sedia a rotelle|Rampe per disabili|

La legge italiana, in merito alle opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, impone determinate regole circa le rampe per disabili. Quando devono essere installate? Qual è la pendenza massima? Quanto possono essere lunghe? Rispondiamo a tutte queste domande.

Rampe per disabili: norme e criteri

Si definisce barriera architettonica qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi. Ogni giorno persone con mobilità ridotta devono affrontare diverse problematiche. Spesso diventa difficile anche solo muoversi liberamente in una città, proprio per la mancanza di strutture che ne agevolino il percorso.

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Normative relative alle rampe per disabili

Le normative vigente, in fatto di strutture per agevolare il movimento di disabili, sono la legge 13/89 e il decreto 236/89. La rampa è obbligatoria per dislivelli pari o superiori a 2,5 cm, al di sotto di questa misura si ritiene che il gradino sia superabile semplicemente con una maggiore spinta della carrozzina. Il testo unico sull’edilizia (art. 6 comma b) considera l’attuazione di interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche tra le attività di edilizia libera, per questo motivo sono esenti da permessi o comunicazioni.

Il Decreto Legislativo 126/2016, SCIA2, prevede ulteriori sgravi di carattere burocratico per la realizzazione di opere che hanno lo scopo di agevolare il percorso dei disabili. In buona sostanza è consentita la libera realizzazione di rampe per disabili. Vi sono però alcuni vincoli da rispettare nell’ambito del decoro paesaggistico e in merito alle costruzioni in calcestruzzo. In questi casi vengono richieste documentazioni (come la SCIA o la CILA). Inoltre i comuni possono disporre ulteriori regole e limitazioni.

Rampe per disabili
Rampe per disabili: norme e criteri – PIXABAY di MabelAmber

Criteri e misure della rampa

Le rampe devono essere costruite seguendo determinati parametri volti a ottimizzare il percorso, garantire una pendenza sostenibile, sia in salita che in discesa, e un’adeguata larghezza. Una rampa deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • il massimo dislivello risolvibile tramite una rampa è pari a 3,20 m;
  • la larghezza minima deve essere pari a 0,90 m se il percorso prevede il transito di una sola carrozzina per volta, aumenta a 1,50 m qualora preveda l’incrocio di due carrozzine in senso di marcia inverso;
  • ogni 10 m di percorso deve prevedersi la presenza di un pianerottolo orizzontale oppure in presenza di porte per l’accesso agli interni;
  • il pianerottolo deve misurare 1,5 x 1,5 m oppure 1,4 m x 1,7 m, tenendo conto dell’eventuale ingombro di porte;
  • se la rampa è protetta da ringhiera o da parapetto non pieno, dovrà essere dotata di un cordolo di almeno 10 cm posto lateralmente in basso;
  • la pendenza massima consigliata va dal 4% al 6% e non deve superare l’8% perché in questo caso è indispensabile la presenza di un accompagnatore, che non sempre c’è.

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Lunghezza del percorso delle rampe

La lunghezza di una rampa è direttamente correlata alla pendenza della stessa, deve essere tale da non procurare sforzi eccessivi in salita e deve evitare un’eccessiva accelerazione in discesa. Per esempio: avere un dislivello dell’8% vuol dire che per superare 8 cm occorre la realizzazione di una rampa lunga 1 metro, quindi un dislivello di 80 cm richiede un percorso di 10 m.

Sono, inoltre, fondamentali ulteriori accorgimenti obbligatori ovvero:

  • la pavimentazione deve essere antisdrucciolevole;
  • il parapetto deve essere alto almeno 1 m e deve avere fessure longitudinali minori di 10 cm;
  • sui lati della rampa devono essere presenti dei corrimano ad un’altezza di 90 – 100 cm;
  • all’inizio e alla fine della rampa devono essere apposti segnali a bande di materiale differente, tattilmente identificabili dai non vedenti.

Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?

  • Le persone diversamente abili in Italia sono circa 4 milioni. Nell’ultimo rapporto delle Nazioni Unite, l’Onu sostiene che l’Italia non è un Paese a misura di disabile. Tra le ragioni: i fondi scarsi, il clima discriminatorio e soprattutto le barriere architettoniche.
  • I Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche o PEBA (art. 32, comma 21 della legge n. 41/1986 e art. 24, comma 9 della legge n. 104/1992) sono uno strumento che ha la finalità di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio e ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici. Questi piani rappresentano il punto di partenza per la redazione di Piani Pluriennali di Abbattimento delle barriere architettoniche.

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