Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, non contano le varianti ma la data della CILA originaria per il Superbonus.
Per stabilire chi può usufruire del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che deve essere presa in considerazione a data della CILA originaria.
CILA originaria per scegliere i beneficiari del Superbonus
Nella circolare numero 13 resa nota il 13 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per stabilire chi può usufruire del Superbonus a pieno, per cui con una detrazione del 110%, è necessario considerare la data della CILA originaria. Inoltre, come specifica l’Agenzia, non influiscono date delle variazioni e modifiche, come il cambio di impresa di riferimento, di committente o le modifiche al progetto.
Varianti CILA con le quali è possibile mantenere la data originaria
Per gli interventi che riguardano i condomini, quindi, non è da tenere in considerazione la data della deliberazione di approvazione variante, bensì la data in cui viene presentata la CILA. L’Agenzia delle Entrata ha presentato alcuni esempi di varianti alla CILA che non conducono ad alcuna variante nel determinare la misura dell’agevolazione. In particolare, non fanno cambiare la CILA alcune modifiche e integrazioni al progetto iniziale, il cambiamento dell’impresa che deve occuparsi dei lavori e il cambiamento di committente degli stessi lavori. Inoltre, un altra variante che non modificano la CILA è la realizzazione di interventi prima non previsti, che possono essere comunicati alla fine dei lavori.