Il Consiglio di Stato, durante la sentenza del 1 marzo 2023, ha chiarito tutte le differenze tra il permesso di costruire e la SCIA in sanatoria. Di seguito maggiori informazioni sugli abusi edilizi.
Nella sentenza del 1 marzo 2023, il consiglio ha chiarito tutte le differenze tra gli articoli 36 e 37 appartenenti al Testo Unico Edilizia. Ecco cosa sapere sui presunti abusi edilizi.
In cosa consiste l’articolo 36 del TUE?
Nello specifico, la conformità all’articolo 36 può essere richiesta nei casi di lavori realizzati nelle seguenti situazioni:
- assenza di permesso di costruire;
- assenza di una segnalazione con certificato di inizio attività lavorativa
In cosa consiste l’articolo 37 del TUE?
Invece, si può fare affidamento all’articolo 37 nei seguenti casi:
- interventi lavorativi di manutenzione straordinaria in relazione alla struttura degli immobili o ai prospetti;
- interventi di restauro sulla struttura degli immobili o edifici;
- lavori di ristrutturazione edilizia non citati nell’articolo 10;
- lavori che non interferiscono su fattori legati all’urbanistica e alla volumetria.
La sentenza del Consiglio di Stato: quali sono stati i motivi del ricorso?
Il provvedimento può essere giustificato per le seguenti motivazioni:
- non è stata mandata agli uffici alcun tipo di richiesta di sanatoria da parte dei proprietari dell’immobile;
- l’osservazione tecnica ha fatto emergere che gli interventi realizzati in modo abusivo hanno inciso aggravando le strutture portanti;
- la realizzazione dei varchi di collegamento senza una giusta verifica, può essere causa di una diminuizione delle caratteristiche sismiche proprie dell’immobile.
Silenzio Sulla SCIA in Sanatoria
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’ordinanza di demolizione esplicava che le opere di riferimento erano sottoposte alla SCIA. Considerato, però, il diverso carattere della SCIA, non si poteva neanche considerare il silenzio previsto secondo cui, appunto, ” la mancata pronuncia dell’amministrazione sulla relativa domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento ha il valore di diniego tacito della sanatoria“.
Secondo l’articolo 37, si prevede che, in caso di Scia in sanatoria, colui che è considerato responsabile dell’abuso otterrà la sanatoria dell’intervento, versando una somma che verrà, a sua volta, stabilita dal responsabile del procedimento. La somma, però, non deve essere superiore a 5.164 euro.
I 3 orientamenti presi dalla giurisprudenza: ecco cosa sapere
Non avendo a disposizione un vero e proprio dato normativo, si è deciso di seguire tre differenti orientamenti. Nel primo caso, il silenzio può essere considerato come un silenzio di rifiuto. Nel secondo caso, il silenzio può essere considerato come un vero e proprio consenso. Infine, secondo l’ultimo punto, condiviso a sua volta dal Consiglio di Stato, si pensa che il provvedimento può essere considerato concluso nel momento in cui vi è un provvedimento espresso dall’amministrazione in una fase precedente. Quindi, si evince come, l’articolo 37 non prevede alcun tipo di silenzio, a differenza del 36, stabilendo così che l’intervento si conclude con un vero e proprio provvedimento.