Novità riscaldamento e gas inverno 2022: quali sono le limitazioni e normative previste?

riscaldamento pavimento

Il Ministero della Transizione Ecologica, con un Decreto Legge molto recente, ha stabilito una serie di limitazioni per l’uso del riscaldamento che saranno valide a partire dai prossimi giorni.

In breve sono previsti almeno quindici giorni in meno di accensione oltre alla riduzione di un grado centigrado della temperatura interna e al taglio di un’ora al giorno di utilizzo. Ovviamente ci sono sempre delle eccezioni, ma queste disposizioni riguardano tutti i cittadini e sono state volute per affrontare, per quanto possibile, la crisi energetica che stiamo vivendo.

È sempre un buon momento per spendere meno

Oltre agli aiuti economici che il Governo sta stanziando, quindi, è necessario uno sforzo da parte di tutti i cittadini nel rispetto di poche semplici norme per un utilizzo più consapevole delle risorse energetiche. Peraltro magari è il caso di pensare se cambiare fornitore gas, soprattutto se abbiamo un vecchio contratto per il quale, forse, stiamo pagando più del dovuto.

Sul mercato sono arrivate nuove realtà energetiche attente all’ambiente e al rispetto dei consumatori, motivo per cui varrebbe la pena, quantomeno, dare un’occhiata alle nuove proposte.

Il Decreto ministeriale in breve

Il Decreto del 6 ottobre 2022 n. 383 ha previsto nuove indicazioni per l’utilizzo del riscaldamento nella stagione invernale 2022-2023. In particolare sono stati disposti limiti temporali dell’esercizio degli impianti di climatizzazione che sono alimentati a gas naturale, corrispondenti al taglio di 15 giorni di utilizzo rispetto al periodo solito di accensione.

Il provvedimento prevede anche la riduzione di un’ora rispetto alla durata giornaliera di accensione e riguarda tutte le zone climatiche del Paese. Tali riduzioni sono state applicate anticipando di sette giorni la fine di esercizio dei riscaldamenti a gas naturale e, quindi, posticipandone l’accensione di otto giorni.

Categorie escluse dalle limitazioni dell’uso di gas naturale

Non si applicano agli edifici pubblici adibiti a case di cura, cliniche ed ospedali e a tutti gli stabili in cui si effettuano cure di individui, minori e anziani. Lo stesso vale per strutture protette di assistenza, di recupero di tossico-dipendenti e in tutti i luoghi affidati ai servizi sociali pubblici.

Sono escluse altresì le sedi di rappresentanza diplomatica e quelle delle organizzazioni internazionali non ubicate in edifici condominiali. Inoltre il provvedimento esclude anche asili nidi, scuole materne, strutture industriali ed artigianali in cui vigono particolari esigenze tecnologiche.

Tale decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet ufficiale del Ministero della Transizione Ecologica, ovvero lo scorso 6 ottobre. La sua adozione, invece, è stata diramata tramite la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Come verificare i criteri di appartenenza all’utilizzo ridotto dell’energia a gas naturale?

Il provvedimento riguarda gli utilizzatori di gas naturale, ovvero quelli che dispongono di caldaie a metano o GPL per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e per l’accensione dei termosifoni. Questo significa che non è riferito agli utilizzatori di pompe di calore o di altri sistemi efficienti di riscaldamento come le caldaie a biomassa o i camini.

Per verificare i criteri di appartenenza a tale Decreto suggeriamo un consulto con un tecnico, soprattutto per chi è in procinto di fare la revisione della caldaia. In ogni caso le regioni e gli enti locali sono soliti inviare le raccomandazioni per posta tradizionale, con tutte le spiegazioni in riferimento alla zona climatica e alle limitazioni d’uso del riscaldamento a gas naturale.

Cosa succede se non viene rispettato il Decreto?

Secondo quanto chiarito dal Ministro Cingolani l’abbassamento della temperatura, così come le limitazioni all’utilizzo dei riscaldamenti riguarderanno utenze autonome e centralizzate oltre che quelle statali.

In estrema sintesi, quindi, ai cittadini è richiesto di controllare il termostato tenendolo fermo sui 19 gradi per un’ora in meno al giorno e in un lasso di tempo più breve rispetto agli altri anni.

Nell’informativa resa nota al Consiglio dei Ministri è emerso che i controlli saranno affidati alla polizia locale di ogni Comune oltre che ad un monitoraggio costante da parte dei punti di prelievo e delle reti di trasporto dell’energia. Questo aiuterebbe a individuare, molto rapidamente, coloro che non si attengono alle disposizioni ministeriali, per i quali sono previste sanzioni molto salate.

Il riferimento normativo lo si trova nel Testo Unico dell’Edilizia del 2001, nel quale il mancato rispetto dei criteri di risparmio energetico prevede sanzioni che partono da 516 euro fino a oltre 2 mila euro. Il decreto di attuazione delle direttive europee, invece, parla di sanzioni che vanno anche oltre i 3 mila euro.

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