La differenza tra comodato e ospitalità

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Non per forza chi dorme e vive in casa nostra, deve farlo sotto contratto d’affitto. Questo è quanto stabilito nel tempo dai giudici in base alle leggi che regolano oggi i contratti di locazione, che includono nei loro articoli l’ospitalità. Cerchiamo di capire meglio come funzionano comodato e ospitalità.

Cos’è il comodato?

Il comodato è, per definizione, un contratto che permette l’uso gratuito di un alloggio quindi, a differenza dell’affitto, non prevede il pagamento di un canone.

Il comodato è un contratto a titolo gratuito (articolo 1803, comma 2, c.c.) a forma libera ai sensi dell’articolo 1350 del codice civile. Viene gestito come una scrittura privata nella quale andare a specificare ad esempio la durata, l’utilizzo, le spese a carico del comodatario (di solito quelle condominiali). Il contratto di comodato in forma scritta è soggetto a registrazione in termine nella misura di 168 euro e solitamente le spese di registrazione sono a carico del comodatario.

Il comodatario è obbligato a restituire l’immobile alla scadenza del termine concordato (art. 1809 C.C.). Nel caso in cui sopraggiunga un urgente bisogno, il proprietario può intimare la restituzione immediata del suo immobile.

Dal punto di vista fiscale, attraverso un contratto di comodato non si trasferisce alcun diritto sul bene ma solo la disponibilità per un determinato periodo.

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Ospitalità: quali sono gli obblighi

Non c’è un tempo limite oltre il quale una persona non possa essere ospitata. Questo non significa essere totalmente esenti da obblighi nei confronti di Comune e Questura.

Se è vero che non si è obbligati a stipulare contratti di comodato d’uso per ospitare, è chiaro però che optare per questa forma tutela maggiormente, anche nei confronti della persona che si protrarrà per molto tempo.

Doveri del proprietario

Vediamo nello specifico quali sono gli obblighi, quando ci si ritrova con un ospite fisso a casa:

  • Se l’ospitalità è per un periodo inferiore ai 30 giorni non ci sono obblighi di comunicazione;
  • Per un periodo superiore ai 30 giorni bisogna comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza, attraverso una dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato, entro 48 ore;
  • L’obbligo di dichiarazione di ospitalità viene meno con un contratto di comodato d’uso scritto e registrato. In tal caso la legge ha stabilito che sarà l’Agenzia delle entrate a comunicare al Ministero – per via telematica – le informazioni di cui ha bisogno.

Responsabilità dell’ospitato

Se l’ospite si ferma per molti mesi comunque, inizia a vacillare la condizione di ospitalità temporanea e si inizia a parlare di carattere abituale. A questo punto scatta l’obbligo giuridico di residenza.

Bisognerà quindi recarsi all’Ufficio anagrafe del Comune in cui abitiamo e provvedere il cambio di residenza o domicilio. Nella sua dichiarazione di residenza verrà chiesto di specificare a che titolo occupa la casa: se con contratto di affitto, proprietà, comodato d’uso, ospitalità.

Case popolari: come fare richiesta?

Pillole di curiosità – Io non lo sapevo. E tu?

  • Se si ospita una persona straniera comunitaria valgono gli stessi obblighi sopra descritti. Se l’ospitato è extracomunitario bisogna effettuare la comunicazione – dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato, anche se si trattiene per meno di 30 giorni. La comunicazione va fatta sempre entro 48 ore dall’arrivo in casa del nostro ospite.
  • La normativa sulla Tari parla chiaro: ai fini del conteggio dell’importo dovuto sono inclusi i residenti nella casa e le persone dimoranti nella stessa casa per un periodo di almeno sei mesi. Se quindi l’ospite sa che si fermerà fino a sei mesi (e non di più) non dovrà essere conteggiato nell’imposta sui rifiuti. Nel caso di comodato d’uso di un’intera casa, a pagare la tassa sarà il comodatario.

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